“Non pagare queste spese condominiali!”: attenzione, ecco quali

Statisticamente oltre la metà della popolazione italiana si è trovata o si trova tutt’ora a fare i conti con una condizione abitativa non inerente al contesto proprietario, quindi l’affitto presso il tradizionale e condominio rappresenta oggi come in passato una condizione normale, che prevede oltre agli impegni economici legati al periodo di affitto, anche altre e più complesse spese come quelle condominiali, quasi sempre non propriamente semplici da calcolare e definire al punto che il tipico stereotipo che prevede le assemblee di condominio non sono propriamente un elemento considerato come positivo. Del resto le spese condominiali costituiscono qualcosa di legalmente riconosciuto, ma non di semplicissima comprensione per la maggior parte di noi.

Quali sono ad esempio le spese da pagare e sorprattutto quelle da non pagare, da parte degli affittuari?

La legge è piuttosto definita in tal senso ma può essere piuttosto difficile applicarla nel concreto.

Spese condominiali: attenzione, ecco quali non bisogna pagare!

Spese-condominiali

Il tutto è infatti regolamentato da una legge specifica definita dall’articolo 1104 c.c., le spese più comuni sono divise tra quelle inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, i primi sono generalmente a carico degli affittuari, e fanno riferimento alle bollette di beni e servizi ma anche inerenti a strumenti come l’ascensore, le aree verdi e così via che richiedono una manutenzione / cura continua.

Le spese definibili straordinarie sono quelle “non programmate”, e generalmente sono pagate le riparazioni legate al tetto, alla facciata ma anche al riscaldamento o alla condizionatura esterna.

Le prime sono quelle calcolate nella tradizionale quota mensile e sono generalmente più semplici da calcolare, le seconde invece appaiono più complesse e non continue.

In tutti i casi le spese sono gestite e divise dalle tabelle millesimali, il primo caso in cui è legittimamente possible l’esonero di pagamento è proprio nel caso queste ultime risultino errate, anche se questo esonero non è retroattivo quindi non può essere applicato per le spese già calcolate in precedenza.

Un altro caso più complesso, prevede un esonero se una considerevole parte del condominio si trova in condizioni economiche non agevoli, anche se in questo caso è necessario l’operato di un’assemblea condominiale per la determinazione finale.

Va anche definita l’urgenza e l’effettiva utilità delle spese condominiali, se queste sono considerabili voluttuarie, ossia non necessarie, come definito dall’articolo 1121 c.c., se tali innovazioni sono effettivamente non urgenti, si può chiedere ed ottenere l’esonero completo.

E’ bene ricordare che il termine di prescrizione delle spese condominiali che resta di 5 anni.

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